IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 riguardante "Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 riguardante "Modificazioni alla tabella XVII- bis dell'ordinamentodidattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: a) il comma dodicesimo dell'art. 18 relativo al corso di lingua inglese e' soppresso ed e' sostituito dai seguenti due commi: "Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico Lo studente dovra' seguire il corso di 'lingua inglese con orientamento medico scientifico' che l'Universita' attivera' tenendo conto che il corso stesso dovra' avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea. L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo triennio"; b) nell'art. 20, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti fondamentali del triennio di "neuropatologia e psicopatologia (semestrale)" e "patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)" sono soppressi e rispettivamente cosi' sostituiti: neurologia (semestrale); medicina interna. Inoltre all'elenco degli insegnamenti complementari, nello stesso art. 20, sono aggiunti i seguenti: psichiatria (semestrale); pediatria (semestrale). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 2 maggio 1990 Il rettore: CRESCENTI