IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988
riguardante "Modificazione  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  al corso di studi per il conseguimento della laurea in
medicina e chirurgia";
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988
riguardante     "Modificazioni     alla     tabella     XVII-     bis
dell'ordinamentodidattico   universitario  concernente  il  corso  di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 7 febbraio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
    a)  il  comma dodicesimo dell'art. 18 relativo al corso di lingua
inglese e' soppresso ed e' sostituito dai seguenti due commi:
                       "Corso di lingua inglese
                 con orientamento medico scientifico
  Lo  studente  dovra'  seguire  il  corso  di  'lingua  inglese  con
orientamento medico scientifico' che l'Universita' attivera'  tenendo
conto  che  il  corso  stesso  dovra'  avere  riferimento precipuo ai
problemi inerenti al corso di laurea.
  L'esame  relativo,  da  svolgere mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo triennio";
    b)  nell'art.  20,  relativo al corso di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria,  gli  insegnamenti  fondamentali  del  triennio  di
"neuropatologia  e psicopatologia (semestrale)" e "patologia speciale
medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)" sono  soppressi
e rispettivamente cosi' sostituiti:
    neurologia (semestrale);
    medicina interna.
  Inoltre  all'elenco  degli insegnamenti complementari, nello stesso
art. 20, sono aggiunti i seguenti:
   psichiatria (semestrale);
   pediatria (semestrale).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 2 maggio 1990
                                                Il rettore: CRESCENTI